IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 3 e 6  della  legge  23  aprile  1959,  n.  189,
concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
  Vista  la  legge  31 marzo 1966, n. 200, che ha sostituito l'art. 6
della legge 23 aprile 1959, n. 189;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto-legge 18  gennaio  1992,  n.  9,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1992, n. 217, concernente
disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze  di
polizia  e  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il
potenziamento  delle   infrastrutture,   degli   impianti   e   delle
attrezzature delle Forze di polizia;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1993, n.
137, che stabilisce il numero  dei  comandi  e  reparti  territoriali
della Guardia di finanza;
  Ritenuta  la necessita' di istituire un comando di zona, di legione
e di nucleo regionale di polizia tributaria  nella  regione  Abruzzo,
nonche'  un  comando  di  zona  e  di  nucleo  regionale  di  polizia
tributaria nella regione Trentino-Alto Adige, per un piu' efficace ed
incisivo assolvimento dei propri compiti d'istituto, con  particolare
riguardo  ai  fenomeni  dell'evasione  fiscale  e  della criminalita'
economica organizzata;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 6 luglio 1995;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 settembre 1996;
  Sulla proposta del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  I  comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza sono
cosi' determinati:
    a) n. 18 zone;
    b) n. 21 legioni;
    c) n. 15 nuclei regionali di polizia tributaria.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore
          e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Gli articoli 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189
          (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza) recano:
             "Art. 3. - Il Corpo della Guardia di  finanza  e'  cosi'
          ordinato:
              Comando generale.
              Comando e reparti territoriali:
               Zone;
               Legioni;
               Nuclei di polizia tributaria.
              Scuole:
               Comando scuole;
               Accademia;
               Scuola sottufficiali;
               Legione allievi;
               Centri di addestramento.
              Enti vari:
               Centri studio;
               Centri tecnici;
               Centri logistici;
               Reparto autonomo centrale;
               Officine;
               Magazzini".
             "Art.  6.  - Ciascuna zona e' costituita dal comando, da
          un numero vario di legioni, da un centro  di  addestramento
          e,   di   massima,   da  un  nucleo  regionale  di  polizia
          tributaria.
             Ciascuna legione e'  costituita  dal  comando  e  da  un
          numero  vario  di  gruppi,  nuclei  di  polizia tributaria,
          stazioni navali, sezioni aeree e unita' minori.
             A  decorrere  dal  corrente  anno  accademico  1965-1966
          l'Accademia  e il comando scuole sono equiparate ai comandi
          di zona.
             Il  comando  scuole  ha  alla   dipendenza   la   scuola
          sottufficiali e la legione allievi, che sono costituite dal
          comando  e  da  un  numero vario di battaglioni e di unita'
          minori, e la scuola di polizia tributaria.
             La scuola alpina, la scuola nautica e la banda  musicale
          del Corpo dipendono dal comando della legione allievi.
             I    nuclei   di   polizia   tributaria   sono   reparti
          specializzati  per  le  investigazioni   ed   hanno   rango
          variabile   a   seconda   dell'importanza  economica  della
          circoscrizione in cui operano.
             Il nucleo centrale  e  i  nuclei  regionali  di  polizia
          tributaria sono costituiti dal comando e da un numero vario
          di  gruppi, di sezioni ed unita' minori. Il nucleo centrale
          dipende direttamente dal comando generale.
             Per l'attribuzione del rango di comando di corpo  e  per
          l'individuazione  degli  incarichi  che comunque comportano
          l'esercizio  delle  funzioni  di  comandante  di  corpo  si
          provvede con decreto del Ministro delle finanze.
             Il  numero  delle  zone,  delle  legioni  e  dei  nuclei
          regionali di polizia tributaria e' determinato con  decreto
          del  Presidente  della Repubblica, su proposta del Ministro
          per le finanze, di concerto con il Ministro per il  tesoro,
          entro   i   limiti  delle  disponibilita'  finanziarie  del
          bilancio  del Ministero delle finanze - Guardia di finanza,
          e dei contingenti di personale previsti dagli organici".
             - Per la legge 31 marzo 1966,  n.  200  (Modifiche  alla
          legge  23  aprile  1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo
          della Guardia di finanza)  vedi  l'art.  6  della  predetta
          legge n. 189/1959.
             -  Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988, n.   400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
             "1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) (abrogato)".
             - Il  D.L.  18  gennaio  1992,  n.  9,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, reca:
          "Disposizioni  urgenti  per  l'adeguamento  degli  organici
          delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco,  nonche'  per il potenziamento delle infrastrutture,
          degli  impianti  e  delle  attrezzature  delle   forze   di
          polizia".
             -  Il testo del dispositivo del D.P.R. 29 marzo 1993, n.
          137 (Regolamento recante la determinazione  dei  comandi  e
          dei  reparti territoriali della Guardia di finanza), era il
          seguente:
             "Art. 1. - 1. I comandi  e  reparti  territoriali  della
          Guardia di finanza sono cosi' determinati:
               a) n. 16 zone;
               b) n. 20 legioni;
               c) n. 13 nuclei regionali di polizia tributaria.
             Art.  2. - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica
          29 luglio 1991, n. 283, e' abrogato".